Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalita' stabilite nell'articolo 9. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresi' diritto di conoscere, secondo le modalita' stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Testo vigente dal 16 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-05;441~art8 · fonte su Normattiva