All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo comma, la parola: «telegraficamente» e' sostituita dalle seguenti: «in formato elettronico»;
  • b)al terzo comma, dopo le parole: «porto d'imbarco» sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale». All'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le parole: «telegraficamente» e «telegrafica» sono soppresse.

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art17 · fonte su Normattiva