All'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo periodo, dopo le parole: «dati clinici non direttamente» sono inserite le seguenti: «, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,»;
  • b)dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalita' di ricorso alla telecertificazione».

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art58 · fonte su Normattiva