Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

Art. 28 — Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 40 e' sostituito dal seguente: "Art. 40. - (Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale). - 1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si puo' agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. 2. La rappresentanza indiretta e' libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, e' riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43. 3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione e' validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali";
  • b)l'articolo 41 e' abrogato;
  • c)all'articolo 42 e' abrogato il secondo periodo;
  • d)all'articolo 43, il primo comma e' sostituito dal seguente: "La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, puo' essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purche' si tratti di un dipendente del proprietario della merce";
  • e)all'articolo 47, nel terzo comma, primo periodo, le parole: " abilita al compimento di operazioni doganali " sono sostituite dalle seguenti: " abilita alla presentazione di dichiarazioni ". Nel terzo comma, secondo periodo, le parole: " all'espletamento delle operazioni " sono sostituite dalle seguenti: " alla presentazione delle dichiarazioni";
  • f)l'articolo 56 e' sostituito dal seguente: "Art. 56. - (Dichiarazione doganale). 1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992".

Testo vigente dal 14 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art28 · fonte su Normattiva