Art. 20 — Coordinamento dell'attività delle Autorita
La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorita' indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno.
Testo vigente dal 28 dicembre 2005
