Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

Art. 20 — Coordinamento dell'attività delle Autorita

La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorita' indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno.

Testo vigente dal 28 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262~art20 · fonte su Normattiva