Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

Art. 43 — Delega al Governo per il coordinamento legislativo

Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonche' delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

Testo vigente dal 28 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262~art43 · fonte su Normattiva