Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

Art. 5 — Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea

Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 126-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). - 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. 2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovra' trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta".

Testo vigente dal 28 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262~art5 · fonte su Normattiva