È necessario un riesame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 23 maggio 1950, n. 253, recante "Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani" e di tutte le successive norme di proroga del regime vincolistico delle locazioni fino a quella contenuta nell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, limitatamente alla mancata previsione da parte delle disposizioni anzidette della proroga della durata dei rapporti intercorrenti tra gli IACP e i loro inquilini, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione: la questione, infatti, si basava su di un'interpretazione della normativa impugnata secondo la quale i rapporti tra gli IACP ed i loro inquilini sarebbero sottratti al regime vincolistico delle locazioni urbane, ma, successivamente all'ordinanza di rimessioni è intervenuto il d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035, a dettare una organica disciplina della intera materia delle assegnazioni in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle ipotesi di decadenza dalle stesse nonché di loro annullamento e revoca per il venir meno nell'inquilino dei requisiti, per cui consegue la possibilità di una diversa valutazione dei rapporti tra la legislazione vincolistica di diritto privato e la speciale legislazione concernente l'edilizia residenziale pubblica, anch'essa anteriormente in vigore, con particolare riguardo agli Istituti in parola.
Art. 3 cost. · Art. 47 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani