Con altra legge saranno regolati i rapporti tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari, l'Ente edilizio di Reggio Calabria e similari ed i loro inquilini, anche per quanto riguarda la gestione e assegnazione degli alloggi nelle zone terremotate. Sino all'emanazione della nuova legge le norme indicate nel capo V contenente disposizioni sugli sfratti sono estese ai sopradetti rapporti.

Testo vigente dal 26 maggio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 48/1974

    Altra decisione
    27 febbraio 1974

    È necessario un riesame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 23 maggio 1950, n. 253, recante "Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani" e di tutte le successive norme di proroga del regime vincolistico delle locazioni fino a quella contenuta nell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, limitatamente alla mancata previsione da parte delle disposizioni anzidette della proroga della durata dei rapporti intercorrenti tra gli IACP e i loro inquilini, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione: la questione, infatti, si basava su di un'interpretazione della normativa impugnata secondo la quale i rapporti tra gli IACP ed i loro inquilini sarebbero sottratti al regime vincolistico delle locazioni urbane, ma, successivamente all'ordinanza di rimessioni è intervenuto il d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035, a dettare una organica disciplina della intera materia delle assegnazioni in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle ipotesi di decadenza dalle stesse nonché di loro annullamento e revoca per il venir meno nell'inquilino dei requisiti, per cui consegue la possibilità di una diversa valutazione dei rapporti tra la legislazione vincolistica di diritto privato e la speciale legislazione concernente l'edilizia residenziale pubblica, anch'essa anteriormente in vigore, con particolare riguardo agli Istituti in parola.

    Art. 3 cost. · Art. 47 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art47 · fonte del testo