Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunita' All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso e' inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parita' nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parita' procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parita' comporta responsabilita' del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi».

Testo vigente dal 11 dicembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-23;215~art5 · fonte su Normattiva