Sono abrogati l'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, e l'articolo 2, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui attribuiscono alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa. Sono abrogati l'articolo 13, penultima parte, e l'articolo 65 del predetto testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e gli articoli 59 e 60 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.

Testo vigente dal 8 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;425~art12 · fonte su Normattiva