Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo e sesto comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1983, possono esserlo in quello successivo.

Testo vigente dal 1 ottobre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-09-26;617~art1 · fonte su Normattiva