I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'istituto diocesano per il sostentamento del clero:
- a)la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
- b)gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.
Testo vigente dal 3 giugno 1985
