Art. 1
La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) e dalle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027 · versione 50 su Normattiva