Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Incidenza dell'eventuale decisione di accoglimento sul giudizio a quo - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Oggetto delle questioni è la facoltà di costituirsi in udienza, preclusa alla luce del vigente assetto normativo, il quale consente la declaratoria di inammissibilità in limine litis ai sensi del censurato art. 27.
Riguarda ancheart. 27 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale - Costituzione tardiva del ricorrente - Conseguente inammissibilità del ricorso in sede di esame preliminare - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto all'attore nel processo civile, nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto prevedono la sanzione dell'inammissibilità del ricorso in caso di tardiva costituzione del ricorrente, ancorché la parte resistente si sia costituita, e la declaratoria di inammissibilità in sede di esame preliminare del ricorso stesso. La specificità della giurisdizione tributaria - correlata a un giudizio di tipo impugnatorio, instaurato entro stretti limiti di decadenza, di provvedimenti autoritativi, in cui la definitività della posizione sostanziale in essi racchiusa è garanzia di certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributari - ne giustifica una disciplina differenziata rispetto a quella del processo ordinario civile. Inoltre, l'onere della costituzione in giudizio del ricorrente entro trenta giorni dall'ultima notifica, di per sé non eccessivamente gravoso, non è tale da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o da violare i principi del giusto processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 202 del 2018, n. 290 del 2016, n. 165 del 2015, n. 154 del 2005 e n. 239 del 2000 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo, e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2017, n. 165 del 2000, n. 18 del 2000 e n. 82 del 1996; ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 del 2000, n. 329 del 2000, n. 217 del 2000 e n. 8 del 1999 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale la giurisdizione tributaria, rispetto a quella civile ed amministrativa, conserva una sua specificità, correlata sia alla configurazione del processo tributario come processo impugnatorio, sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, rapporto che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi. ( Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2000 e n. 53 del 1998 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, fermo restando il limite della manifesta irragionevolezza. In particolare, tale discrezionalità incontra il limite nella esigenza che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2019, n. 225 del 2018, n. 77 del 2018, n. 45 del 2018, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016, n. 44 del 2016, n. 117 del 2012 e n. 237 del 2007 ).
Riguarda ancheart. 27 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE - DEPOSITO DEGLI ATTI OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - SANZIONE DELL'INAMMISSIBILITÀ - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA RICORRENTE E RESISTENTE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO E DELLA PARITÀ DELLE PARTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 22 dello stesso decreto, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inammissibilità della costituzione del resistente che non avvenga nel termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, così determinando, secondo il rimettente, un'ingiustificata disparità di trattamento delle conseguenze della tardiva costituzione del ricorrente e del resistente nel processo tributario e violando i principi del giusto processo. Non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione è evidente riflesso della diversa posizione che, specie in un processo di tipo impugnatorio come quello tributario, la legge attribuisce a ricorrente e resistente. Non sussiste neppure violazione dell'art. 111 Cost., dal momento che la tardiva costituzione del convenuto può dar luogo, se la legge lo prevede, a decadenze sia di tipo assertivo che probatorio, ma mai ad un'irreversibile dichiarazione di contumacia.
Riguarda ancheart. 23 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE - DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI COPIA DEL RICORSO SPEDITO PER POSTA - PREVISTA ALLEGAZIONE DELLA FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA POSTALE - MANCATA PREVISIONE DELL’OBBLIGO DI DEPOSITARE ANCHE IL RELATIVO AVVISO DI RICEVIMENTO NEI CASI DI CONTUMACIA DEL CONVENUTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA SULL’ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE LA DISPOSIZIONE CENSURATA DISCIPLINA L’INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il caso di ricorso spedito per posta, il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche del relativo avviso di ricevimento, allorché il resistente non si costituisca in giudizio. Premesso che la norma denunciata si limita a disciplinare le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente e non riguarda l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del resistente, la quale è disciplinata da diverse disposizioni (artt. 16, comma 5, secondo periodo, 23, comma 1, e 61 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992), e premesso altresì che al processo tributario è applicabile il principio espresso dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui, nel caso di iscrizione a ruolo prima del ritorno dell'avviso postale di ricevimento e, quindi, anche nel caso di costituzione del ricorrente nel giudizio tributario, «la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca», risultano evidenti sia l'«aberratio ictus» nella quale è incorso il giudice «a quo» nell'individuare la normativa che regola l'instaurazione del contraddittorio nel processo tributario, sia l'errore nel quale egli è caduto nell'operare una indebita generalizzazione, considerando una parte (la norma denunciata, riguardante soltanto le modalità della costituzione in giudizio del ricorrente) per il tutto (l'intero sistema normativo che disciplina il contraddittorio nel processo tributario, anche nei confronti del resistente).
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO DEGLI ATTI - ESCLUSIONE DELL’UTILIZZO DEL SERVIZIO POSTALE - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale. Confermando, infatti, l’esigenza – rilevante anche sul piano costituzionale ed espressa, dallo stesso legislatore, proprio con riferimento al processo tributario – di evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare (così, da ultimo, la sentenza n. 189 del 2000) e considerando in via generale, sulla base di giurisprudenza di legittimità, il deposito degli atti e del fascicolo di parte ai fini della costituzione in giudizio come attività materiale e come formalità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo – rispetto alla quale ragionevolmente, in mancanza di specifiche esigenze, dovrebbe essere irrilevante il soggetto che materialmente proceda alla consegna –, appare del tutto privo di qualsiasi razionale giustificazione assoggettare nel processo tributario il deposito del ricorso e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti ad una unicità di forma consistente nella presentazione 'brevi manu'. L’esclusione dell’utilizzo del servizio postale a questi fini non sarebbe, peraltro, in linea con l’ammissibilità di questo per le comunicazioni e le notifiche specie della parte pubblica, quando l’intero sistema dei processi civili, amministrativi e contabili ammette l’uso di mezzi telematici ed informatici proprio per la costituzione in giudizio e la presentazione di atti e documenti. – Sulla non conformità a Costituzione di disposizioni legislative “che frappongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo civile adeguato alla funzione ad esso assegnata”, citata la sentenza n. 113/1963. – Sulla non conformità a Costituzione di disposizioni legislative che impongano “oneri…o modalità tali da rendere…estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa e lo svolgimento di attività processuale”, menzionate le sentenze n. 63/1977; n. 47/1964 e n. 214/1974.