Art. 41
La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo a sensi dell'art. 28.
Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva