Il personale degli enti di cui all'articolo 36 puo' essere comandato, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, universita' italiane o straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, previo consenso o su richiesta di dette amministrazioni. Nel caso che il comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione il trattamento economico dovra' essere interamente a carico dell'ente medesimo.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art40 · fonte su Normattiva