Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare con Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'istituto nazionale per il commercio con l'estero apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti. I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per della legge 22 dicembre 1953, n. 985, modificata, dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198 9.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art8 · fonte su Normattiva