L'Istituto nazionale di geofisica continua a svolgere i compiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 880, e assume, con la presente legge, il compito specifico di provvedere, anche ai fini di protezione civile, alla sorveglianza sismica del territorio nazionale, 24 ore su 24, e al coordinamento delle reti sismiche locali gestite da altri enti o organismi pubblici, nonche' alla promozione di ricerche nel settore della sismologia, ivi compreso lo studio dei fenomeni precursori. Il secondo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1› marzo 1945, n. 82, e' soppresso.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-30;356~art2 · fonte su Normattiva