Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 7-quinquies — Definizioni

((1. Ai fini del presente Titolo si intendono per:

  • a)«obbligazioni bancarie garantite»: le obbligazioni emesse da banche nell'ambito delle operazioni indicate all'articolo 7-sexies;
  • b)«attivi idonei»: gli attivi indicati agli articoli 7-novies e 7-decies;
  • c)«attivita' liquide»: le attivita' indicate all'articolo 7-duodecies;
  • d)«banca emittente»: la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite nell'ambito dell'operazione indicata all'articolo 7-sexies;
  • e)«societa' cessionaria»: la societa' indicata all'articolo 7-septies;
  • f)«patrimonio separato»: il patrimonio della societa' cessionaria costituito dalle attivita' cedute e dalle altre attivita' segregate ai sensi all'articolo 7-octies, comma 2, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
  • g)«programma di emissione»: il programma di attivita' relativo all'emissione di obbligazioni bancarie garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficientemente determinata e autorizzati dalla Banca d'Italia;
  • h)«deflusso netto di liquidita'»: i deflussi per i pagamenti in scadenza in un determinato giorno di calendario, inclusi i pagamenti per capitale e interessi e i pagamenti dovuti in relazione ai contratti derivati del programma di emissione, al netto degli afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso giorno di calendario per i diritti di credito connessi alle attivita' di copertura;
  • i)«Stati ammessi»: gli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo e la Confederazione elvetica.)) 18
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190

18

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art7quinquies · fonte su Normattiva