Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 7-septies-decies — Informativa al pubblico

((1. La banca emittente pubblica, almeno su base trimestrale, informazioni sui programmi di emissione tali da consentire agli investitori di procedere ad una valutazione informata delle emissioni e dei rischi ad esse connessi. 2. La banca emittente pubblica le informazioni di cui al comma 1 sul proprio sito internet. 3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.)) 18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190

18

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art7septiesdecies · fonte su Normattiva