Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
Art. 2 — Definizioni
Ai fini della presente legge, si intende per:
- a)«ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b)«consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;
- c)«presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).
Testo vigente dal 20 luglio 2017
