Ai fattorini telegrafici e ad altri agenti direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fase uso in servizio della bicicletta e per il periodo in cui tale uso e' effettuato, e' concessa, per prestazione e manutenzione della medesima, una indennita' mensile di lire 1000. A coloro che facciano uso di mezzi motorizzati e' corrisposta l'indennita' di lire 1500.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art22 · fonte del testo