Art. 2 — Disposizioni per il Ministero dell'interno
Anche in relazione alle necessita' di ridislocazione o di adeguamento logistico dei presidi territoriali e delle caserme della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo na- zionale dei vigili del fuoco, connesse alle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000, il Ministro dell'interno, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero nell'ambito delle dotazioni di bilancio delle pertinenti unita' previsionali per i lavori di manutenzione, e' autorizzato a definire specifici programmi di spesa che possono comprendere ristrutturazioni e completamenti di edifici gia' esistenti. Per i contratti di locazione, quando ne ricorra l'urgenza, l'Amministrazione puo' provvedere alla relativa stipulazione o al rinnovo e alla conseguente approvazione, sulla base di una valutazione tecnico-economica rilasciata da soggetti pubblici diversi dagli uffici tecnici erariali, dotati di qualificazione e capacita' tecnica adeguate, ovvero di dichiarazione assentita da giuramento di un professionista nominato dal Consiglio dell'ordine professionale competente. Nell'ambito del quinquennio di mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere definiti programmi che comportino anche la stipulazione di contratti successivi, purch‚ la somma degli impegni di spesa, nel tempo, non superi l'ammontare e la durata dei limiti d'impegno definiti dal predetto articolo 50, comma 1, lettera e), della legge n. 448 del 1998.
Testo vigente dal 28 dicembre 1999
