Art. 3 — Disposizioni in materia di buoni pasto
L'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, si interpreta nel senso che l'erogazione dei buoni pasto e' dovuta, secondo le modalita' previste negli specifici accordi, anche ai dipendenti civili delle Amministrazioni e loro articolazioni del comparto Ministeri, nelle quali, per le particolari esigenze fatte salve dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non sia attivato l'orario di servizio e di lavoro su cinque giorni. Il termine del 31 marzo 1997, previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogato al 30 giugno 1997.
Testo vigente dal 4 ottobre 1997
