All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-27;38~art4 · fonte su Normattiva