Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 15 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-09;628~art2 · fonte su Normattiva