Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

Art. 10 — Proroga di graduatorie per ispettore tecnico

La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Testo vigente dal 10 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-03;124~art10 · fonte su Normattiva