Art. 2 — Acque di balneazione
La lettera b) del primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e' sostituita dalla seguente: "b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione e' portata a conoscenza del Ministero della sanita' e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonche' delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;".
Testo vigente dal 20 ottobre 1999
