Art. 1 — Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa
E' costituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa, composto da tredici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte medievale, nonche' dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, che ne e' componente di diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 12 marzo 1997
