Il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto i contributi dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di paga cui i contributi stessi si riferiscono. Nel caso di ritardo, sono dovuti all'Istituto gli interessi di mora nella misura legale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1122~art8 · fonte del testo