Art. 1 — Modifiche all'articolo 121 della Costituzione
All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
- b)il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".
Testo vigente dal 22 dicembre 1999, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva