Art. 1Modifiche all'articolo 121 della Costituzione

All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
  • b)il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".

Testo vigente dal 22 dicembre 1999, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1999-11-22;1~art1 · fonte su Normattiva