Art. 42
Il ((Presidente della Regione)):
- a)rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attivita', sopraintende agli uffici e servizi regionali;
- b)promulga, le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- c)esercita, le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e, dallo Statuto regionale.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva