Il grano ceduto verra' dal Ministero dell'interno ripartito tra le Province della Repubblica in conformita' al disposto dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968. I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E.C.A. delle rispettive Province fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli Enti e le Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.

Testo vigente dal 22 febbraio 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-31;32~art3 · fonte del testo