Alla spesa di lire 2 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 14 luglio 1961
