Le disposizioni del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, concernente l'autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi, sono applicabili, con effetto dal 1 gennaio 1948, fino a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 26 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-15;336~artunico · fonte del testo