Il penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' sostituito dal seguente: "Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento".
Testo vigente dal 12 aprile 1975
