Se il tasso di inflazione e le variazioni in aumento delle retribuzioni, accertati per l'anno 1982 con il decreto previsto dall'articolo precedente, non superano il 16 per cento o se questa percentuale e' superata solamente dal tasso di inflazione oppure se e' superata dalla sola variazione delle retribuzioni ma l'eccedenza e', in questo caso, contenuta nel limite del 50 per cento dell'eventuale aumento di produttivita', ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ai redditi posseduti nell'anno 1982 si applicano le seguenti maggiori detrazioni, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 1:

  • a)la detrazione di imposta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, richiamata nel primo comma dell'articolo 1, e' ulteriormente elevata a lire duecentoquarantamila;
  • b)gli importi di lire duecentoquarantamila e di lire duecentocinquantottomila stabiliti nel numero 4) del secondo comma dell'articolo 1 sono elevati rispettivamente a lire trecentomila e a lire trecentodiciottomila;
  • c)l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' ridotta di un importo pari al tre per cento della imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. La predetta riduzione non si applica sulla imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trentamilioni. Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1982 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Testo vigente dal 28 settembre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-09-27;683~art4 · fonte del testo