All'onere di 25 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo stanziato nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 18 dicembre 1971
