I medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilita' terapeutica per il paziente.

Testo vigente dal 26 luglio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-19;203~art1 · fonte su Normattiva