Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di L. 119.000.000 risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1 aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-22;1233~art3 · fonte del testo