A norma delle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1955, n. 240, in quanto applicabili, il reimpiego della somma di cui all'articolo precedente e la nuova formazione di imprese agricole organiche ed autosufficienti, dia cedere a riscatto ai fini della formazione della piccola proprieta' contadina, saranno realizzati nell'interesse delle famiglie che ne facciano richiesta e che gia' avevano trovato occupazione e lavoro nella azienda "Aurora".

Testo vigente dal 10 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-21;591~art2 · fonte del testo