Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, e' concessa la somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6. Tale somministrazione sara' corrisposta dal 1 aprile 1949. Con successivo provvedimento legislativo si provvedera' alla corresponsione degli arretrati, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.
Testo vigente dal 31 marzo 1950
