Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, e' concessa la somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6. Tale somministrazione sara' corrisposta dal 1 aprile 1949. Con successivo provvedimento legislativo si provvedera' alla corresponsione degli arretrati, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

Testo vigente dal 31 marzo 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-09;105~art1 · fonte del testo