L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e' sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti per effetto della legge 31 ottobre 1966, n. 942, nei capitoli 2004, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035, 2037, 2082, 2103, 2106, 2108 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione".

Testo vigente dal 3 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-09-14;692~art8 · fonte su Normattiva