Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, e' esteso, con le mobilita' e nei limiti fissati nel decreto stesso, alla traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei caduti in operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, nonche' di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, in qualunque tempo eseguite.

Testo vigente dal 16 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-01-05;20~art1 · fonte del testo