Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di riversibilita' a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1 gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.

Testo vigente dal 25 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;55~art1 · fonte del testo