A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma primo del precedente articolo 11, i contributi relativi all'anno 1965 direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art40 · fonte su Normattiva