Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, la Federazione potra' avvalersi dei servizi gia' costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri Istituti previdenziali e assistenziali regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e l'Istituto nazionale assicurazioni malattia o altri Enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La Federazione potra' altresi' contrarre con gli enti di cui al precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art26 · fonte del testo