Per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica di cui all'articolo 1, e' autorizzata a favore dello INAM la spesa di lire 750 milioni annui. Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1970 e 1971 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-20;944~art3 · fonte del testo