Art. 14 — Classificazione delle spese regionali
Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:
- a)sanita';
- b)assistenza;
- c)istruzione;
- d)trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;
- e)ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della medesima legge n. 42 del 2009. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009.
Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva