Art. 16Oggetto

In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e' senza vincolo di destinazione.

Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art16 · fonte su Normattiva